NOTA LEGALE DELL’AVVOCATO V.Drago dei COBAS per il sindacato di classe del Veneto:
LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
La somministrazione di manodopera, anche dopo il Dlgs n. 276/2003 (Legge Biagi) è effettuabile lecitamente soltanto da parte dei soggetti a ciò esplicitamente autorizzati dall'ente pubblico investito di tale funzione (vale a dire il Ministero del lavoro o, per la sola intermediazione, anche le Regioni), ed alle condizioni previste dalla legge.
Al di fuori di questi casi, tutte le ipotesi in cui la messa a disposizione di prestazioni di lavoro in favore di un terzo avvenga senza i requisiti e le forme previsti dalle discipline della somministrazione, dell'appalto o del distacco rifluiscono nell'apparato sanzionatorio disciplinato dagli artt. 27 e 18 del Dlgs n. 276/2003.
Rispetto agli appalti che presentano una netta prevalenza delle prestazioni di lavoro sui mezzi impiegati, essa perde il carattere di sanzione automatica, ma si applica solo a quelle ipotesi in cui l'assenza di mezzi ed organizzazione costituisca un indice di illiceità del contratto.
Il verificarsi della fattispecie, comporta la facoltà per il lavoratore di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Qualora poi vi sia una mera fornitura di manodopera (mascherata come appalto di servizi, ma senza che vi sia in realtà una presenza di mezzi e di organizzazione da parte dell’appaltatore) è configurabile il reato di somministrazione fraudolenta, che si verifica quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore.
In questo caso, sia il somministratore che l'utilizzatore sono soggetti ad una ammenda variabile in ragione dell'entità della violazione commessa.
Come si realizza di fatto l’interposizione fittizia (illecita) di manodopera?
Il lavoratore viene assunto da ditta che, anziché impiegarlo per la propria organizzazione aziendale, lo mette a disposizione di ditta terza. Generalmente la cosa viene mascherata come appalto di servizi, in realtà qualora il “servizio” consista solo e nella messa a disposizione delle energie lavorative del soggetto, e non nella messa a disposizione di un’organizzazione o mezzi aziendali, si tratta di mero appalto di manodopera.
Cosa comporta questo?
Comporta, ad esempio, che se il lavoratore è dipendente di una cooperativa e viene di fatto adibito a mansioni presso azienda di servizi commerciali che richiedono un inquadramento con contratto più vantaggioso, lo stesso sarà notevolmente penalizzato in tutti i suoi diritti. In primis sulla retribuzione e poi anche sugli altri elementi contrattuali, in una condizione che spesso, anche se il contratto con la cooperativa è a tempo indeterminato, può causare situazioni di estrema precarietà. Non ultima la lesione dei diritti sindacali, in quanto spesso queste forme di assunzione comportano l’impossibilità dei lavoratori (magari adibiti ad un unico ufficio, ma facenti capo formalmente a più datori di lavoro) di organizzarsi per far valere i propri diritti costituzionalmente garantiti.
Che vantaggi ha l’appaltante utilizzatore della manodopera?
Ovviamente costi notevolmente inferiori, oltre a fatto di svincolarsi in certi casi dalle norme dello Statuto dei Lavoratori e dalle leggi legate alle caratteristiche dimensionali dell’azienda.
Che vantaggi hanno l’appaltatore o il subappaltatore fornitori di manodopera?
Quello di non aver bisogno d’un’effettiva organizzazione e di guadagnare solo sul mero coordinamento della manodopera e, quindi, sul lavoro dei lavoratori. In questi casi, a volte, le aziende non hanno nemmeno un ufficio operativo e hanno solo una mera domiciliazione, come sede legale, presso un commercialista.
Che cosa può fare, in questi casi, il lavoratore?
È anzitutto essenziale un’analisi precisa della sua posizione (a volte il concreto modo di organizzazione della condotta fraudolenta è molto articolato e complesso, con connotati che sembrerebbero leciti) dopo di che, se ricorre il caso, può chiedere giudizialmente (con una causa) che venga costituito il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e con l’esatto inquadramento contrattuale, alle dipendenze dell’utilizzatore sin da quando è iniziata la somministrazione.
Se, ad esempio, un lavoratore assunto con un livello base presso una cooperativa viene utilizzato da qualche anno da un ente commerciale per mansioni che comportano un inquadramento ad un livello medio, questi avrà diritto di chiedere che il rapporto di lavoro venga costituito alle dipendenze dell’ente commerciale, sin dal primo momento in cui ha cominciato a prestare la propria attività, rivendicando naturalmente tutte le differenze retributive non percepite.
La somministrazione nella Riforma “Biagi” |
SOMMINISTRAZIONE "IRREGOLARE" (art. 27, Dlgs n. 276/2003) - attività svolta da un somministratore non autorizzato; - appalto illecito; - mancanza delle causali che giustificano la somministrazione; - stipulazione di un contratto di somministrazione in presenza dei divieti posti dalla legge; - mancanza della forma scritta del contratto e dell'indicazione degli elementi previsti dall'art. 21. |
Conseguenze della somministrazione irregolare Il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. |
SOMMINISTRAZIONE "ABUSIVA" (art. 18, Dlgs n. 276/2003) Svolgimento da parte di un soggetto non autorizzato delle attività di somministrazione (è prevista anche l'ipotesi dell'esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale). |
Utilizzazione illecita (art. 18, Dlgs n. 276/2003) Utilizzo di manodopera somministrata da un soggetto privo dei requisiti di legge. |
Conseguenze della somministrazione abusiva Sanzione penale (Ammenda o arresto, in proporzione al numero di lavoratori occupati ed alle giornate di lavoro). |
SOMMINISTRAZIONE "FRAUDOLENTA" (art. 28, Dlgs n. 276/2003) Somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore. |
Conseguenze della somministrazione fraudolenta Sanzione penale (Ammenda proporzionata al numero di lavoratori occupati ed alle giornate di lavoro, in aggiunta alle sanzioni di cui all'art. 18). |