TAR Veneto Sentenza 18 novembre 2008 Legittimo rinnovo permesso soggiorno in presenza nuovi elementi

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 3586 del 18 novembre 2008.
E' legittimo il rinnovo del permesso di soggiorno quando il cittadino straniero dimostri la sopravvenienza di ulteriori elementi (lavoro e adeguato reddito) che ne consentono il rilascio. Nel caso di specie il ricorso è fondato e va accolto esclusivamente sotto il profilo della rilevata insufficienza della motivazione, dedotta avendo riguardo al disposto di cui  all’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998, secondo cui “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…”. Il decreto impugnato si basa essenzialmente sul fatto che la ricorrente, nel richiedere il primo rinnovo del permesso di soggiorno, aveva presentato alla Questura documentazione concernente un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio. La Questura non avrebbe potuto rilasciare il primo rinnovo. Considerata la falsità della “documentazione Les Traveaux” la straniera non disponeva infatti di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.  Su questo argomento non sembra inutile rammentare che la sezione ha già avuto modo di statuire (si vedano le sentenze nn. 2001, 2000, 1940, 1254 e 626 del  2008 e nn. 3367, 3177 e 2588 del 2007)  che la produzione di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, se l’interessato è in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell'adozione del provvedimento negativo da parte della Questura, di adeguato e lecito reddito, non basta per negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Orbene, in base a un orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche da questa sezione (cfr. Tar Veneto, III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id. , 24 luglio 2007, n. 2588; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 3 ottobre 2007, n. 9717), bisogna tenere conto - ai sensi dell'art. 5, comma 5, del t. u. n.  286/98 - degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell'autorità amministrativa, per verificare se sussistano le condizioni per consentire di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti.
La valutazione sui requisiti richiesti va riferita al momento in cui l'autorità amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (sul punto cfr. Cass. Civ., 3 febbraio 2006, n. 2417).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente 
 Marco Buricelli  Consigliere, rel. ed est.
 Angelo Gabbricci  Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 732 del 2007  proposto da Emiantor Roseline, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Vassallo, con elezione di domicilio presso la sede del Tar ai sensi dell’art. 35 del r. d. n. 1054 del 1924; 
CONTRO
L’Amministrazione dell’interno, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San Marco n. 63;
per l'annullamento
 del provvedimento cat. A.12/2006/Imm n. 1565 emesso l’11 dicembre 2006  e notificato il  26 gennaio 2007 con il quale il Questore di Padova ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente il 22 febbraio 2006;
visto il ricorso, notificato il 27 marzo 2007 e depositato presso la segreteria il 23 aprile 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'interno, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale n. 307/07, emessa nella camera di consiglio del 9 maggio 2007, con la quale la sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
visti  gli atti tutti della causa;
uditi, all’udienza pubblica del 30 ottobre 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Bonadei in sostituzione di Vassallo per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Cardin per la P.A.;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1.-La ricorrente, cittadina nigeriana, impugna il provvedimento in epigrafe specificato con il quale il Questore di Padova  ha rifiutato di rinnovarle il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, permesso che, accordato in data 22 novembre 2004, era venuto a  scadenza il 19 novembre 2005.
In particolare,  nel provvedimento impugnato il Questore:
-premette che l’Emiantor, il 17 novembre 2004, aveva chiesto alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza accordatole, rinnovo che era stato assentito con decreto rilasciato in data 22 novembre 2004, valido fino al 19 novembre 2005;
-sottolinea che la domanda di rinnovo presentata nel novembre del 2004 era corredata di: “1.-dichiarazione sottoscritta da Messena  Angelo, titolare della ditta “Les Traveaux”, attestante un contratto di lavoro di Emiantor Roseline alle dipendenze dell’azienda predetta; 2.-dichiarazione di presenza al lavoro, sottoscritta da Messena Angelo, attestante l’assunzione di Emiantor Roseline, dal 1° luglio 2004, in qualità di addetta alle pulizie; 3.-comunicazione di assunzione, mod. C/Ass. , sottoscritta da Messena Angelo, depositata presso il Centro per l’impiego di Padova in data 19 luglio 2004; 4.-tre buste paga relative agli stipendi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004”. Il Questore rileva quindi che, a seguito di specifici accertamenti di polizia, è stata appurata la falsità della documentazione relativa al (fittizio) rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Les Traveaux e che la P. A. , nel rilasciare alla straniera il permesso valido dal novembre del  2004 al novembre del 2005, è stata indotta in errore dall’Emiantor, la quale non è mai stata in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del titolo;
-nella motivazione del decreto si soggiunge che l’Emiantor, all’atto della presentazione della domanda diretta al rinnovo del permesso, non disponeva di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, alla luce dei parametri stabiliti dalle norme vigenti.
A sostegno della domanda di annullamento del diniego in epigrafe la ricorrente:
-ha rilevato l’omessa traduzione del provvedimento impugnato in lingua inglese;
-ha dedotto il vizio di difetto di motivazione segnalando, in sintesi, che la Questura di Padova ha motivato il diniego facendo riferimento alla situazione sussistente nei mesi che precedevano la prima istanza di rinnovo del permesso, presentata nel novembre del 2004, anziché “tenere in considerazione la documentazione lavorativa ai fini della sufficienza reddituale presentata in sede di rinnovo del 2 febbraio 2006”.
L’Avvocatura dello Stato ha succintamente controdedotto producendo in giudizio una relazione della Questura di Padova, datata 30 marzo 2007, nella quale:
-si ribadisce la falsità della “documentazione  Les Traveaux”;
-si rimarca che la ricorrente risulta essere priva di mezzi di sostentamento e
-si aggiunge che la straniera, in occasione dell’ultima richiesta di rinnovo, ha esibito una dichiarazione sottoscritta da altra cittadina nigeriana relativa all’inizio di un rapporto di lavoro domestico alle sue dipendenze risalente a circa due mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno. Comunque sia, la straniera non disponeva di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.
2.-Ciò premesso in fatto il collegio, rilevato in via preliminare che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il che esime la sezione dal fare citazioni specifiche, l’omessa traduzione in lingua inglese del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo ma si risolve in una irregolarità formale, ritiene  in diritto che il ricorso sia fondato e vada perciò accolto esclusivamente sotto il profilo della rilevata insufficienza della motivazione, dedotta avendo riguardo al disposto di cui  all’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998, secondo cui “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…”. Il decreto impugnato si basa essenzialmente sul fatto che la ricorrente, nel richiedere il primo rinnovo del permesso di soggiorno, aveva presentato alla Questura documentazione concernente un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio. La Questura non avrebbe potuto rilasciare il primo rinnovo. Considerata la falsità della “documentazione Les Traveaux” la straniera non disponeva infatti di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.  Su questo argomento non sembra inutile rammentare che la sezione ha già avuto modo di statuire (si vedano le sentenze nn. 2001, 2000, 1940, 1254 e 626 del  2008 e nn. 3367, 3177 e 2588 del 2007)  che la produzione di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, se l’interessato è in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell'adozione del provvedimento negativo da parte della Questura, di adeguato e lecito reddito, non basta per negare il rinnovo del permesso di soggiorno: il diniego, infatti, non può farsi derivare direttamente dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286 del 1998, che è norma penale incriminatrice priva di immediata valenza in sede amministrativa; né dall’art. 4, comma 2 del medesimo t. u. , il quale dispone che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”, in quanto si tratta di norma speciale (a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto di ingresso, alla quale non può attribuirsi portata generale, con conseguente applicabilità anche al permesso di soggiorno. In mancanza di una condanna penale, pertanto –ha soggiunto Tar Veneto, III, con la sent. n. 1254/08-, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio è la sua inutilizzabilità nel periodo di riferimento, con conseguente mancata dimostrazione del possesso del requisito concernente il reddito.
Orbene, in base a un orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche da questa sezione (cfr. Tar Veneto, III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id. , 24 luglio 2007, n. 2588; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 3 ottobre 2007, n. 9717), bisogna tenere conto - ai sensi dell'art. 5, comma 5, del t. u. n.  286/98 - degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell'autorità amministrativa, per verificare se sussistano le condizioni per consentire di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti.
La valutazione sui requisiti richiesti va riferita al momento in cui l'autorità amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (sul punto cfr. Cass. Civ., 3 febbraio 2006, n. 2417).
Nel caso in esame la  ricorrente, nello sviluppare la censura di difetto di motivazione, ha correttamente affermato che la Questura di Padova non si è minimamente pronunciata circa l’eventuale rilevanza della “documentazione lavorativa” prodotta dalla straniera in allegato alla  –seconda- istanza di rinnovo del permesso. Documentazione che l’Amministrazione non ha preso in considerazione e che, viceversa, doveva e deve essere valutata ai sensi del sopra citato art. 5, comma 5. Il Questore di Padova avrebbe cioè dovuto motivatamente valutare la –seconda- istanza di rinnovo dell’Emiantor tenendo conto del fatto che, come riconosce la stessa autorità emanante –v. relazione Questura Padova –Ufficio Immigrazione, 30 marzo 2007, in atti- , in occasione della istanza di rinnovo del 2006 la straniera aveva esibito una dichiarazione sottoscritta da altra cittadina nigeriana e relativa all’inizio di un rapporto di lavoro domestico alle sue dipendenze risalente a circa due mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno.
Orbene, indipendentemente dalla attendibilità, a un primo esame assai dubbia, della dichiarazione prodotta dalla Emiantor e dalla sufficienza della durata dell’ipotetico rapporto di lavoro sopravvenuto ai fini dell’accoglibilità della domanda di rinnovo valorizzando, appunto, il suddetto “elemento sopraggiunto”, rimane il fatto che la Questura, nel rifiutare il rinnovo, non ha motivatamente valutato l’elemento sopra citato che, pure, le era stato sottoposto dalla ricorrente prima della adozione del diniego. 
Sotto questo profilo il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione dell’obbligo, per l’Amministrazione, di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso entro 30 giorni conformandosi alle statuizioni contenute nella presente sentenza.
Le peculiarità della vicenda oggetto del giudizio inducono il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti della P. A. .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 ottobre  2008.
Il Presidente            l’Estensore

Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione