TAR Veneto Sentenza 18 novembre 2008 Legittimo rinnovo permesso soggiorno in presenza nuovi elementi
TAR
Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 3586 del 18 novembre 2008.
E' legittimo il rinnovo del permesso di soggiorno quando il cittadino straniero
dimostri la sopravvenienza di ulteriori elementi
(lavoro e adeguato reddito) che ne consentono il rilascio. Nel caso di specie
il ricorso è fondato e va accolto esclusivamente sotto il profilo della rilevata
insufficienza della motivazione, dedotta avendo riguardo al disposto di
cui all’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998, secondo cui “il permesso di soggiorno o il
suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato,
esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, … sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…”. Il decreto
impugnato si basa essenzialmente sul fatto che la ricorrente, nel richiedere il
primo rinnovo del permesso di soggiorno, aveva presentato
alla Questura documentazione concernente un rapporto di lavoro rivelatosi
fittizio. La Questura non avrebbe potuto rilasciare il primo rinnovo. Considerata
la falsità della “documentazione Les Traveaux” la straniera non disponeva
infatti di un reddito sufficiente al proprio sostentamento. Su
questo argomento non sembra inutile rammentare che la sezione ha già avuto modo
di statuire (si vedano le sentenze nn. 2001, 2000,
1940, 1254 e 626 del 2008 e nn. 3367, 3177 e
2588 del 2007) che la produzione di documentazione relativa
a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, se l’interessato è in grado
di dimostrare di essere in possesso, al momento dell'adozione del provvedimento
negativo da parte della Questura, di adeguato e lecito reddito, non basta per
negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Orbene, in base
a un orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche da questa
sezione (cfr. Tar Veneto,
III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id. , 24 luglio 2007, n.
2588; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007,
2594; Tar Lazio, Roma, sez. II quater,
3 ottobre 2007, n. 9717), bisogna tenere conto - ai sensi dell'art. 5, comma 5,
del t. u. n. 286/98 - degli elementi
sopraggiunti prima della decisione dell'autorità amministrativa, per verificare
se sussistano le condizioni per consentire di concludere che requisiti
originariamente mancanti risultino successivamente posseduti.
La valutazione sui requisiti richiesti va riferita al momento in cui l'autorità
amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali
dello straniero (sul punto cfr. Cass. Civ., 3 febbraio 2006, n. 2417).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con
l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed
est.
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 732 del 2007 proposto da Emiantor Roseline, rappresentata
e difesa dall’avv. Teresa Vassallo, con elezione di
domicilio presso la sede del Tar ai sensi dell’art.
35 del r. d. n. 1054 del 1924;
CONTRO
L’Amministrazione dell’interno, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria
per legge in Piazza San Marco n. 63;
per l'annullamento
del provvedimento cat. A.12/2006/Imm n. 1565 emesso l’11 dicembre 2006 e notificato
il 26 gennaio 2007 con il quale il Questore di
Padova ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata
dalla ricorrente il 22 febbraio 2006;
visto il ricorso, notificato il 27 marzo 2007 e depositato presso la segreteria
il 23 aprile 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'interno, con
i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale n. 307/07, emessa nella camera di consiglio del 9
maggio 2007, con la quale la sezione ha respinto la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all’udienza pubblica del 30 ottobre 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Bonadei in
sostituzione di Vassallo per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Cardin per la P.A.;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1.-La ricorrente, cittadina nigeriana, impugna il provvedimento in epigrafe specificato
con il quale il Questore di Padova ha rifiutato di rinnovarle il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, permesso che, accordato in data 22 novembre
2004, era venuto a scadenza il 19 novembre 2005.
In particolare, nel provvedimento impugnato il Questore:
-premette che l’Emiantor, il 17 novembre 2004, aveva
chiesto alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza
accordatole, rinnovo che era stato assentito con decreto rilasciato in data 22
novembre 2004, valido fino al 19 novembre 2005;
-sottolinea che la domanda di rinnovo presentata nel novembre del 2004 era
corredata di: “1.-dichiarazione sottoscritta da Messena
Angelo, titolare della ditta “Les Traveaux”,
attestante un contratto di lavoro di Emiantor Roseline alle dipendenze dell’azienda predetta;
2.-dichiarazione di presenza al lavoro, sottoscritta da Messena
Angelo, attestante l’assunzione di Emiantor Roseline, dal 1° luglio 2004, in qualità di addetta alle
pulizie; 3.-comunicazione di assunzione, mod. C/Ass. , sottoscritta da Messena Angelo,
depositata presso il Centro per l’impiego di Padova in data 19 luglio 2004;
4.-tre buste paga relative agli stipendi dei mesi di settembre, ottobre
e novembre 2004”. Il Questore rileva quindi che, a seguito di specifici
accertamenti di polizia, è stata appurata la falsità della documentazione relativa al (fittizio) rapporto di lavoro alle dipendenze
della ditta Les Traveaux e
che la P. A. , nel rilasciare alla straniera il permesso valido dal novembre
del 2004 al novembre del 2005, è stata indotta in errore dall’Emiantor, la quale non è mai stata in possesso dei
requisiti previsti per il rinnovo del titolo;
-nella motivazione del decreto si soggiunge che l’Emiantor,
all’atto della presentazione della domanda diretta al rinnovo del permesso, non
disponeva di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, alla luce dei
parametri stabiliti dalle norme vigenti.
A sostegno della domanda di annullamento del diniego
in epigrafe la ricorrente:
-ha rilevato l’omessa traduzione del provvedimento impugnato in lingua inglese;
-ha dedotto il vizio di difetto di motivazione segnalando, in sintesi, che la
Questura di Padova ha motivato il diniego facendo riferimento alla situazione
sussistente nei mesi che precedevano la prima istanza di rinnovo del permesso,
presentata nel novembre del 2004, anziché “tenere in considerazione la
documentazione lavorativa ai fini della sufficienza reddituale
presentata in sede di rinnovo del 2 febbraio 2006”.
L’Avvocatura dello Stato ha succintamente controdedotto
producendo in giudizio una relazione della Questura di Padova, datata 30 marzo
2007, nella quale:
-si ribadisce la falsità della “documentazione Les
Traveaux”;
-si rimarca che la ricorrente risulta essere priva di mezzi di sostentamento e
-si aggiunge che la straniera, in occasione dell’ultima richiesta di rinnovo,
ha esibito una dichiarazione sottoscritta da altra cittadina nigeriana relativa
all’inizio di un rapporto di lavoro domestico alle sue dipendenze risalente a
circa due mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno. Comunque sia, la straniera non disponeva di un reddito
sufficiente al proprio sostentamento.
2.-Ciò premesso in fatto il collegio, rilevato in via preliminare che, secondo
la consolidata giurisprudenza amministrativa, il che esime la sezione dal fare
citazioni specifiche, l’omessa traduzione in lingua inglese del rifiuto di
rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla legittimità del
provvedimento amministrativo ma si risolve in una irregolarità formale,
ritiene in diritto che il ricorso sia fondato e vada perciò accolto
esclusivamente sotto il profilo della rilevata insufficienza della motivazione,
dedotta avendo riguardo al disposto di cui all’art. 5, comma 5, del t. u.
n. 286 del 1998, secondo cui “il permesso di soggiorno
o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, … sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio…”. Il decreto impugnato si basa essenzialmente sul fatto che la
ricorrente, nel richiedere il primo rinnovo del permesso di soggiorno, aveva
presentato alla Questura documentazione concernente un rapporto di lavoro
rivelatosi fittizio. La Questura non avrebbe potuto rilasciare il primo
rinnovo. Considerata la falsità della “documentazione Les
Traveaux” la straniera non disponeva infatti di un reddito sufficiente al proprio
sostentamento. Su questo argomento non sembra inutile rammentare che la
sezione ha già avuto modo di statuire (si vedano le sentenze nn. 2001, 2000, 1940, 1254 e 626 del 2008 e nn. 3367, 3177 e 2588 del 2007) che la produzione di
documentazione relativa a un rapporto di lavoro
rivelatosi fittizio, se l’interessato è in grado di dimostrare di essere in
possesso, al momento dell'adozione del provvedimento negativo da parte della
Questura, di adeguato e lecito reddito, non basta per negare il rinnovo del
permesso di soggiorno: il diniego, infatti, non può farsi derivare direttamente
dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n.
286 del 1998, che è norma penale incriminatrice priva
di immediata valenza in sede amministrativa; né dall’art. 4, comma 2 del
medesimo t. u. , il quale dispone che “la presentazione di documentazione falsa
o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l'inammissibilità della domanda”, in quanto si tratta
di norma speciale (a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto di
ingresso, alla quale non può attribuirsi portata generale, con conseguente
applicabilità anche al permesso di soggiorno. In mancanza di una condanna
penale, pertanto –ha soggiunto Tar Veneto, III, con
la sent. n. 1254/08-,
l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione relativa ad un
rapporto di lavoro rivelatosi fittizio è la sua inutilizzabilità nel periodo di
riferimento, con conseguente mancata dimostrazione del possesso del requisito
concernente il reddito.
Orbene, in base a un orientamento giurisprudenziale
fatto proprio anche da questa sezione (cfr. Tar Veneto, III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id. , 24 luglio 2007, n. 2588; Consiglio di Stato, sez. VI, 5
giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar
Lazio, Roma, sez. II quater, 3 ottobre 2007, n.
9717), bisogna tenere conto - ai sensi dell'art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98 - degli elementi sopraggiunti prima della
decisione dell'autorità amministrativa, per verificare se sussistano le
condizioni per consentire di concludere che requisiti originariamente mancanti
risultino successivamente posseduti.
La valutazione sui requisiti richiesti va riferita al momento in cui l'autorità
amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali
dello straniero (sul punto cfr. Cass. Civ., 3 febbraio 2006, n. 2417).
Nel caso in esame la ricorrente, nello sviluppare la censura di difetto
di motivazione, ha correttamente affermato che la Questura di Padova non si è
minimamente pronunciata circa l’eventuale rilevanza della “documentazione
lavorativa” prodotta dalla straniera in allegato alla –seconda- istanza
di rinnovo del permesso. Documentazione che l’Amministrazione
non ha preso in considerazione e che, viceversa, doveva e deve essere valutata
ai sensi del sopra citato art. 5, comma 5. Il Questore di Padova avrebbe
cioè dovuto motivatamente valutare la –seconda-
istanza di rinnovo dell’Emiantor tenendo conto del
fatto che, come riconosce la stessa autorità emanante –v. relazione Questura
Padova –Ufficio Immigrazione, 30 marzo 2007, in atti- , in occasione della
istanza di rinnovo del 2006 la straniera aveva esibito una dichiarazione
sottoscritta da altra cittadina nigeriana e relativa all’inizio di un rapporto
di lavoro domestico alle sue dipendenze risalente a circa due mesi prima della
scadenza del permesso di soggiorno.
Orbene, indipendentemente dalla attendibilità, a un
primo esame assai dubbia, della dichiarazione prodotta dalla Emiantor e dalla sufficienza della durata dell’ipotetico
rapporto di lavoro sopravvenuto ai fini dell’accoglibilità
della domanda di rinnovo valorizzando, appunto, il suddetto “elemento
sopraggiunto”, rimane il fatto che la Questura, nel rifiutare il rinnovo, non
ha motivatamente valutato l’elemento sopra citato che, pure, le era stato
sottoposto dalla ricorrente prima della adozione del diniego.
Sotto questo profilo il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione
dell’obbligo, per l’Amministrazione, di rideterminarsi
sulla domanda di rinnovo del permesso entro 30 giorni conformandosi alle
statuizioni contenute nella presente sentenza.
Le peculiarità della vicenda oggetto del giudizio inducono il collegio a
compensare integralmente tra le parti le spese e gli
onorari del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi e riservati gli ulteriori
provvedimenti della P. A. .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30
ottobre 2008.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n.
186)
Il Direttore della Terza Sezione