contro il collegato lavoro

siamo ben oltre la semplice 'abolizione dell'art:18..
lo slai cobas per il sindacato di classe lancia una campagna sui
posti di lavoro che informi e organizzi una vera mobilitazione
di massa che vada oltre lo sciopero e preveda in aprile occupazione delle
sedi governative, blocchi di strade e ponti nella nostra città
e tutte le forme di mobilitazione democratica e di massa  necessarie

slai cobas per il sindacato di classe
coordinamento nazionale
cobasta@fastwebnet.it
7 marzo 2010




Approvato il "Collegato Lavoro"
L'arbitrato e' solo la punta dell'iceberg
si smantellano tutele fondamentali dei lavoratori

La Legge "Collegato Lavoro" garantisce nuove tutele per le aziende ai danni
dei lavoratori: più difficile vincere cause di lavoro, impugnare
licenziamenti ingiusti, ottenere giusti risarcimenti. Particolarmente
garantite le aziende che fanno ricorso massiccio allo sfruttamento del
lavoro precario.

Diventa legge la possibilità di derogare ai CCNL, "certificando", tramite
commissioni, i contratti individuali contenenti clausole peggiorative: viene
limitata la giurisdizione del giudice e si incentiva il ricorso
all'arbitrato.

Certificazione dei contratti e arbitrato: vi è la possibilità di assumere
lavoratori con il ricatto di sottoscrivere un contratto individuale
"certificato", dove si certifica la "libera volontà" del lavoratore di
accettare deroghe peggiorative a norme di legge e di contratto collettivo, e
dove il lavoratore rinuncia preventivamente, in caso di controversia o
licenziamento, ad andare davanti al magistrato (rinunciando alla piena
tutela delle leggi): in questo caso, il giudice viene sostituito da un
collegio arbitrale che può decidere a prescindere dalle leggi e dai
contratti collettivi; massima discrezionalità, da parte del collegio
arbitrale, nei casi di vertenza per i lavoratori assunti con contratti
precari e atipici (determinati, cocopro ecc.).

Processo del lavoro: il giudice non può entrare nel merito delle scelte
organizzative e produttive poste dal datore di lavoro, non può più
contestare la sostanza, le ragioni più o meno giuste delle scelte
dell'azienda,
ma deve limitarsi alla verifica dei requisiti formali delle azioni
aziendali: questo limite si rafforza soprattutto nei casi di contratti di
lavoro "certificati", dove in giudice non può contestare le deroghe
peggiorative contenute negli accordi individuali; abolito l'obbligo del
tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice.

Licenziamenti: il giudice, nelle cause di licenziamento, deve "tener conto"
di quanto stabilito nei contratti individuali e collettivi come motivi di
licenziamento per "giusta causa" o "giustificato motivo", deve considerare,
più che il diritto, la situazione dell'azienda, la situazione del mercato
del lavoro, il comportamento del lavoratore negli anni, ecc; tramite i
contratti "certificati" si possono certificare e rendere legali motivi
aggiuntivi (non previsti dalla legge e dai contratti collettivi) per
licenziare liberamente il lavoratore.

Impugnazione dei licenziamenti: per i licenziamenti invalidi o inefficaci,
per i contratti a tempo determinato, contratti cococo e a progetto, per i
lavoratori coinvolti nei trasferimenti di ramo d'azienda, per i lavoratori
che contestano forme di intermediazione del rapporto di lavoro (appalti e
somministrazione), a tutti questi è introdotta, per i tempi
dell'impugnazione,
la prescrizione di 60 giorni a cui deve seguire, pena nullità
dell'impugnazione,
il ricorso o la richiesta di conciliazione entro i successivi 180 giorni. La
nuova procedura ha effetto retroattivo.

Risarcimento per lavoratori a termine irregolari: nei casi di conversione
del contratto a tempo determinato, il risarcimento onnicomprensivo è
limitato tra 2,5 e 12 mensilità, il risarcimento può essere ridotto alla
metà se nel CCNL di riferimento è prevista una qualsivoglia procedura o
graduatoria di stabilizzazione. La norma ha effetto retroattivo.

Risarcimento per i contratti di collaborazione irregolari: il datore di
lavoro che, entro il 30.09.2008, abbia fatto una qualsiasi offerta di
assunzione al lavoratore in collaborazione, è tenuto unicamente a un
indennizzo limitato tra 2,5 e 6 mensilità.

Attività usuranti: per salvaguardare i "conti pubblici" si introduce tra gli
aventi diritto una ulteriore selezione per l'accesso alla pensione dei
lavoratori esposti ad attività usuranti (graduatoria in base ai contributi
versati).

Riforma degli ammortizzatori sociali: già "pagata" con l'ultima
contro-riforma previdenziale, il tempo concesso al Governo, per attuare la
riforma, slitta di 24 mesi.

Riordino enti previdenziali: delega al Governo per semplificare, snellire
gli enti previdenziali, con un rafforzamento delle competenze dei Ministeri
del Lavoro e della Sanità sugli stessi enti.

Riordino della normativa sui congedi e permessi di lavoro: a costo zero si
prevede una stretta sulle attuali norme che regolano la materia, compresi i
premessi per handicap già in parte resi operativi.

Mobilità ed esuberi dei dipendenti pubblici: le procedure di messa in
mobilità e di esubero dei dipendenti pubblici si estendono anche nei casi di
trasferimento delle competenze dalla Stato agli enti locali o in caso di
esternalizzazione dei servizi.

Part time per i dipendenti pubblici: le amministrazioni possono revocare la
concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale già adottati.

Apprendistato: l'obbligo scolastico può essere assolto lavorando, già
dall'età
di 15 anni, con contratti di apprendistato.

Assenze per malattia: obbligo di trasmissione telematica e di rilascio del
certificato di malattia esclusivamente dal medico convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale (è esplicitamente previsto il licenziamento se
la mancanza è reiterata).

Lavoro interinale: estensione dei soggetti autorizzati all'attività di
intermediazione di mano d'opera: associazioni, enti bilaterali, e anche
gestori di siti internet.

Contratti di prestazione occasionale: estensione dei mini cococo per i
servizi di "badantato" per 240 ore all'anno solare.

Sanzioni: modifica delle sanzioni previste per il lavoro in nero, sulle
infrazioni sull'orario di lavoro, previste deroghe contrattuali a livello
territoriale e aziendale.

Insieme alla norme già approvate in Finanziaria (Legge 191/2009) che hanno
reintrodotto il lavoro in affitto a tempo indeterminato (staff leasing) ed
esteso l'utilizzo dei "buoni lavoro", siamo di fronte al peggior attacco di
diritti dei lavoratori sulla scia del "Pacchetto Treu" e della Legge 30: è
necessario rilanciare ogni iniziativa di lotta ed anche giuridica contro lo
smantellamento dei diritti e l'aumento esponenziale della precarietà.