LA DOCUMENTAZIONE CHE SEGUE VALE DA RIFERIMENTO DI CIO' CHE FANNO PASSARE I SINDACATI CONFEDERALI SPECIE NEL VENETO. LA NS. FAO RIFIUTA OGNI TENTATIVO DI ESTENDERE ARBITRARIAMENTE L'ORARIO DI LAVORO E DI CONCEDERE RICONOSCIMENTI NON CORRETTI DI "DISCONTINUITA'" ALLE AZIENDE DEL SETTORE E RIVENDICA L?ORARIO DI LAVORO DI 39 ORE PAGATE STRAORDINARIE FINO ALLE 47.
Orario di lavoro per autisti discontinui
Accordo regionale per l'innalzamento a 58 ore medie
settimanali
Il recepimento della direttiva 2002/15/CE, avvenuto
con il d.lgs. 19 novembre 2007, n.234 ha regolamentato l'orario di lavoro per i
lavoratori mobili alle dipendenze delle imprese di autotrasporto di persone e
merci. La nuova normativa prevede che la durata media della settimana
lavorativa non possa superare le 48 ore e la durata massima della settimana
lavorativa può essere estesa a 60 ore, solo se su un periodo di quattro mesi la
media delle ore di lavoro non supera comunque il limite di 48 ore settimanali.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il decreto
aveva riconosciuto alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di
stabilire, in caso di ragioni tecniche o di esigenze legate all'organizzazione
del lavoro, una diversa durata massima e media di orario di lavoro rispetto ai
limiti fissati. Con l'Accordo nazionale del 3 aprile scorso sono stati
introdotti regimi di orario più aderenti all'operatività delle imprese di
autotrasporto attraverso la riscrittura degli articoli 11 e 11 bis del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Autotrasporto.
In particolare, il nuovo articolo 11 bis indica che i
lavoratori mobili inquadrati nel livello 3° super hanno un orario di lavoro di
47 ore settimanali. L'orario medio (da calcolarsi su un periodo di 6 mesi) e
massimo settimanale può invece essere innalzato rispettivamente a 58 e 61 ore
attraverso accordi collettivi aziendali. Per quanto riguarda le aziende
artigiane fino a 8 dipendenti, è stata prevista la possibilità di sottoscrivere
accordi aziendali plurimi dalle Associazioni artigiane in rappresentanza delle
imprese. A fine giugno, Confartigianato del Veneto ha concluso La trattativa
con i sindacati dei lavoratori per implementare nella nostra regione l'accordo
nazionale del settore autotrasporto merci conto terzi riguardante i diversi
regimi di orario per i lavoratori autisti discontinui inquadrati al livello 3°
super.
Seguendo questo accordo, valido per le imprese sino a 8 dipendenti, potrà
essere applicato ai sopra citati lavoratori il nuovo regime di orario ampliato
previsto a livello nazionale:durata media settimanale di 58 ore e durata
massima che può essere estesa a 61 ore solo se, in un periodo di 6 mesi, la
media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali. Nel
caso di non rispetto di tale procedura, l'azienda dovrà rispettare un orario di
lavoro inferiore, vale a dire: durata media della settimana lavorativa non
superiore alle 48 ore ed estensione della durata massima della settimana
lavorativa a 60 ore solo se, su un periodo di 4 mesi, la media delle ore di
lavoro non supera la media di 48 ore settimanali.
Il mancato rispetto dell'orario è punito con una sanzione amministrativa da
260,00 euro a 1.560,00 euro per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce
il superamento. Tenendo conto che si tratta del primo accordo applicativo
regionale firmato in Italia, va sottolineato che tale accordo presenta alcune
peculiarità che lo rendono aderente al sistema di relazioni sindacali in essere
nella nostra Regione. A differenza degli accordi che si stanno profilando nelle
altre regioni, non è stata prevista la prassi dell'accordo sindacale aziendale,
bensì la valuta-zione di una richiesta dell'azienda per il tramite di una
commissione, denominata Sede paritetica bilaterale autotrasporto, istituita
presso EBAV.
La ditta interessata all'applicazione del nuovo orario di lavoro per i
propri autisti - inquadrati al livello 3° super - dovrà far pervenire alla
sopraddetta Commissione apposita richiesta, dopo aver informato della procedura
i lavoratori. La Commissione valuterà le domande e provvederà a iscrivere
l'impresa nell'elenco delle imprese, che possono applicare l'articolo 11-bis
del CCNL (orario ampliato per autisti discontinui). Ai lavoratori cui sarà
applicato il nuovo orario sarà corrisposta una "una tantum". Le
aziende che sono interessate ad applicare questa procedura di ampliamento
dell'orario di lavoro per i propri autisti discontinui, sono pregate di
rivolgersi all'ufficio sindacale dell'Associazione o a Feinar.
tratto da un articolo dell'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno www.unartbelluno.org
CRONOTACHICRAFO: ATTENZIONE ALLE NORME
CRONOTACHICRAFO:
ATTENZIONE ALLE NORME
interessati il conto terzi e il conto
proprio, obbligatorio tenere nell'automezzo il modulo assenza del conducente
Nei far seguito ai precedenti articoli pubblicati sul
nostro notiziario ("L'Unione Artigiana" di ottobre 2008 e di gennaio
2010), torniamo sull'uso del cronotachigrafo e della conservazione dei dischi a
bordo del veicolo.
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo che rientra
nell'ambito di applicazione del Regolamento europeo 561/2006 (veicoli per il
trasporto merci con massa com-plessiva superiore a 3,5 tonnellate e veicoli per
il trasporto persone con più di 9 posti compreso il conducente) senza
distinzione fra trasponi conto proprio o conto terzi, deve utilizzare
correttamente il cronotachigrafo (analogico o digitale).
Il conducente deve sempre avere con sé i dischi del
cronotachigrafo analogico (o i dati di quello digitale) relativi al giorno di
guida e ai 28 giorni precedenti.
Qualora non abbia guidato, per qualsiasi motivo, nei
28 giorni precedenti deve avere con sé un modulo precompilato dal datore di
lavoro e firmato dal conducente, dove sono indicati i motivi per i quali non ha
guidato. A seguito di diversi solleciti di chiarimento richiesti a livello
ministeriale in merito alla corretta compilazione del modulo di attestazione
delle assenze dei conducenti, è stata pubblicata di recente di concerto tra il
Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una
specifica circolare con la quale sono state fornite, agli organi di controllo,
le istruzioni necessarie per un corretto controllo su strada.
La circolare ministeriale, in accordo con quanto
stabilito nelle linee guida diramate dalla Commissione Europea, ha chiarito
che, le assenze per cassa integrazione, sciopero o serrata, devono essere
giustificate contrassegnando la casella del modulo "in congedo o
recupero". È data facoltà alle imprese che effettuano operazioni di
trasporto in ambito nazionale e solo nel caso di assenze dalla guida per cassa
integrazione, sciopero o serrata, di non compilare il modulo comunitario, ma di
dare al conducente idonea documentazione, da portare a bordo del veicolo,
rilasciata dagli enti previdenziali, che dovrà essere esibita ad ogni controllo.
La Commissione Europea, tramite le Linee guida emanate chiarisce che: "...
in nessun caso può essere richiesto alcun tipo di modulo che attesti i periodi
di riposo giornaliero o settimanale. ". Questi periodi, infatti sono
registrati, a cura del conducente, direttamente dall'apparecchio di controllo.
Il modulo, così come i dischi, devono essere tenuti a
bordo del veicolo, per un periodo di 28 giorni, mentre l'impresa ha l'obbligo
di conservarlo in sede per un anno diversamente, e per entrambi i casi, è
prevista la sanzione amministrativa da euro 143,00 a euro 570,00. I soggetti
coinvolti nella predetta violazione, sono invitati a esibire la documentazione
mancante nei 30 giorni successivi all'accertamento, altrimenti è prevista
l'ulteriore sanzione amministrativa da euro 389,00 a euro 1.559,00. In ogni
caso le violazioni di cui sopra sono segnalate all'Ispettorato del Lavoro
competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, per le opportune
verifiche sulla regolarità dell'attività dei lavoratori mobili.
Trovate l'allegato da scaricare qui
da un articolo dell'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno www.unartbelluno.org
ALLEGATO
ATTESTAZIONE
DI ATTIVITÀ[1]
(REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006
O AETS[2])
Il
presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell’operazione
di trasporto. Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del
tachigrafo che devono essere conservate.
Le dicharazioni mendaci
costituiscono reato.
Parte da compilarsi
a cura dell’impresa (2)
Indirizzo,
codice postale, città, paese: , , , (3)
Numero
di telefono (compreso il prefisso internazionale): (4)
Fax
(compreso il prefisso internazionale): (5)
E-mail: Il/La sottoscritto/a: (6)
Cognome
e nome: (7)
Posizione
all’interno dell’impresa: dichiara che il conducente: (8)
Cognome
e nome: (9)
Data
di nascita (giorno, mese, anno): , , (10)
Numero
di patente di guida o numero della carta d’identità oppure numero del
passaporto: (11)
che
ha iniziato a lavorare nell’impresa il (giorno, mese, anno): , , per il periodo: (12)
dal
(ora, giorno, mese, anno): , , , (13)
al
(ora, giorno, mese, anno): , , , (14)
era assente per malattia*** (15)
era in ferie*** (16)
era in congedo o in recupero*** (17)
era alla guida di un veicolo
non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o
dell’accordo AETS*** (18)
eseguiva un altro lavoro
diverso dalla guida*** (19)
era disponibile*** (20)
Luogo: Data: Firma: |
(21)
Il/La
sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un
veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o
dell’accordo AETS durante il periodo sopra indicato.
(22)
Luogo: Data:
Firma del conducente:
[1] Il
presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet
sul sito: http://ec.europa.eu.
[2] Accordo
europeo relativo all’attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto
internazionale su strada.
*** Barrare solo una delle caselle.