S.L.A.I.
Co. Bas. per il sindacato di classe
Sindacato
dei Lavoratori Autorganizzati Intercategosiale – Co. Bas. per il sindacato di
classe
Federazione
Autisti Operai
Sede
nazionale FAO: Via Pascoli, 5 – 30034 Mira VE
Sede
legale nazionale Sindacale: Via Rintone, 22 – 74100 TARANTO
Spett. le
Direzione
Provinciale del Lavoro Frosinone
Via Adige n. 24
03100 Frosinone
In persona del legale rappresentante pro
tempore
Via Santa Anna n. 80
03029 Veroli (FR)
Raccomandata
A/R
Roma,
15 giugno 2010
Richiesta di tentativo obbligatorio di
conciliazione
Per incarico del sig. G.B. c.f. ………….. residente in …………., Roma, si impugna il
provvedimento disciplinare comminato con lettera raccomandata ricevuta il 5
giugno 2010 (prot. 271) e si espone quanto segue:
- con lettera raccomandata del 12 maggio 2010 è
stato tempestivamente risposto alla contestazione disciplinare avente ad
oggetto una presunta assenza ingiustificata dal lavoro per i giorni sabato 17 e
domenica 18 aprile (rif. azienda: PR/gs n.225/Amm);
- fino al giorno 14 aprile il lavoratore è stato in
malattia, come da certificazione in possesso della azienda;
- il 14 aprile con comunicazione via fax, è stato
imposto al B. di restare a casa per
ferie eterodeterminate per due giorni, mancando le commesse;
- per cui il 15 e il 16 aprile lo stesso ero
assente per volontà della Pigliacelli;
- il 17 aprile, il B. è stato chiamato a prendere
in consegna il mezzo con il collega Kaloti Shaban, come comunicato al
lavoratore dalla azienda;
- motivi di salute determinati da un malore
improvviso, hanno impedito al sig. B. di presentarsi al deposito di Veroli;
- il B. si è accordato con
il collega Kaloti Shaban, e dopo essere stato assicurato del fatto che
quest’ultimo, era in grado di svolgere l’attività richiesta, è rimasto a casa;
- il sig. Kaloti Shaban,
del quale si chiede l’audizione, ha
reso il mezzo pronto per la partenza dal deposito di Veroli, in tale maniera
non è stato arrecato alla azienda alcun danno;
- la domenica 18 aprile
persistendo uno stato di spossatezza, il lavoratore, ha temporeggiato
nell’avvertire l’azienda, fino a quando la patologia già in essere non si è del
tutto stabilizzata in maniera tale da impedirgli di andare a lavoro;
- ha deciso di restare a
casa perché, avendo sempre lavorato con la massima diligenza, sapeva che il
viaggio da affrontare quella notte, era comunque con il sig. Kaloti Shaban, per
cui la consegna sarebbe stata effettuata secondo le determinazioni della
azienda, ma il suo stato di salute non gli avrebbe permesso una guida sicura
per sé, per il Kaloti e per i terzi;
- come si evince
precisamente dalle date dei certificati medici, per il lavoratore era
impossibile mandare un certificato il 17 aprile in quanto era un semplice
malessere o il 18 aprile al manifestarsi della patologia, in quanto cadevano di
sabato e domenica;
- lo stesso ha trasmesso,
nei termini di legge e così come previsto dall’articolo 7 del CCNL applicato,
il certificato medico, anticipandolo via fax il 20 aprile.
Tutto quanto premesso il
sig. G.B.
chiede
a codesta
Commissione di fissare data, ora e luogo per il tentativo di conciliazione, ai
sensi del comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e art. 32 CCNL
applicato, e/o entro 60 giorni dal ricevimento della presente, nei confronti
della società Autotrasporti Pignacelli. P. IVA 06169560604, in persona del
legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’articolo 410 c.p.c., come
modificato dall’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall’art. 66 del
d.lgs n. 165 del 2001
per il riconoscimento:
1.
della
congruità e giustificatezza delle ragioni addotte con propria lettera del 12
maggio 2010;
2.
della
inefficacia e nullità, e/o della
illegittimità della sanzione irrogata ex art. 7 della legge n. 300 del 1970;
3.
del
diritto a prestare la propria attività nei due giorni lavorativi e alla
relativa retribuzione.
In rappresentanza del lavoratore è stato nominato
il sig. Paolo Dorigo, nato a Venezia 24 ottobre 1959, domiciliato presso
la sede in Mira via Pascoli n. 5, in
sua vece l’avv. Annamaria Spognardi, elettivamente domiciliata in Roma (00136),
via G. Scalia n. 22 int. 11, t. 0664521720 – f. 0664521721.
Copia della presente sarà inviata alla Società
suddetta, ai fini della sospensione del provvedimento disciplinare impugnato ex
comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori (l. n. 300/70), fino alla pronuncia del Collegio .
Roma, 15 giugno 2010
Slai Cobas per il sindacato di classe - FAO
Avv. Annamaria Spognardi Sig.
G.B.
S.L.A.I.
Co. Bas. per il sindacato di classe
Sindacato
dei Lavoratori Autorganizzati Intercategosiale – Co. Bas. per il sindacato di
classe
Federazione
Autisti Operai
Sede
nazionale FAO: Via Pascoli, 5 – 30034 Mira VE
Spett. le
Direzione
Provinciale del Lavoro Frosinone
Via Adige n. 24
03100 Frosinone
In persona del legale rappresentante pro
tempore
Via Santa Anna n. 80
03029 Veroli (FR)
Raccomandata
A/R
Roma,
18 giugno 2010
Richiesta di tentativo obbligatorio di
conciliazione
Per incarico del sig. G.B. c.f. …… residente in ……, Roma, si impugnano i seguenti
provvedimenti disciplinari comminati con;
1. lettera
raccomandata ricevuta il 14 giugno 2010 (prot. 297): irrogazione di 5 giorni di
sospensione dal lavoro;
2. lettera raccomandata ricevuta il 16 giugno 2010
(prot. 302): irrogazione di 6 giorni di sospensione dal lavoro;
3. lettera raccomandata ricevuta il 14 giugno 2010
(prot. 303): irrogazione di 5 giorni di sospensione dal lavoro;
A tal fine si rimanda a tutte le giustificazioni
scritte inoltrate dal sig. B. nei termini di cui all’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori e come previsto dal CCNL applicato.
Riteniamo che i fatti come accaduti non
giustifichino la gravità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti
del lavoratore. Si rammenta inoltre che il sig. B. lavora con la società
Pigliacelli dal gennaio 2006, e solo nel settembre 2009, quindi dopo quasi 4
anni di lavoro, gli è stato comminato un provvedimento disciplinare.
I ripetuti richiami sono privi di ogni fondamento,
e le sanzioni applicate non rispettano i limiti della proporzionalità, come
imposte dalla legge e dalla autonomia collettiva.
Questo ingiustificato accanimento datoriale, destabilizza
il sig. B., pregiudicando la salute
psico-fisica dello stesso e i rapporti inerenti la propria sfera
personale e familiare.
Tutto quanto premesso il
sig. G.B.
chiede
a codesta
Commissione di fissare data, ora e luogo per il tentativo di conciliazione, ai
sensi del comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e art. 32 CCNL
applicato, e/o entro 60 giorni dal ricevimento della presente, nei confronti
della società Autotrasporti Pignacelli. P. IVA 06169560604, in persona del
legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’articolo 410 c.p.c., come
modificato dall’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall’art. 66 del
d.lgs n. 165 del 2001
per il riconoscimento:
4.
della
congruità e giustificatezza delle ragioni addotte con proprie lettere di
giustificazione del 21 maggio 2010; 1 giugno 2010; e sempre 1 giugno 2010;
5.
della
non proporzionalità delle sanzioni irrogate;
6.
della
inefficacia e nullità, e/o della
illegittimità della sanzione irrogata ex art. 7 della legge n. 300 del 1970;
7.
del
diritto a prestare la propria attività nei giorni lavorativi di sospensione e
alla relativa retribuzione.
In rappresentanza del lavoratore è stato nominato
il sig. Paolo Dorigo, nato a Venezia 24 ottobre 1959, domiciliato presso
la sede in Mira via Pascoli n. 5, in
sua vece l’avv. Annamaria Spognardi, elettivamente domiciliata in Roma (00136),
via G. Scalia n. 22 int. 11, t. 0664521720 – f. 0664521721.
Copia della presente sarà inviata alla Società
suddetta, ai fini della sospensione del provvedimento disciplinare impugnato ex
comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori (l. n. 300/70), fino alla pronuncia del Collegio .
Roma, 18 giugno 2010
Slai Cobas per il sindacato di classe - FAO
Avv. Annamaria Spognardi Sig.
G.B.