S.L.A.I. Co. Bas. per il sindacato di classe

Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategosiale – Co. Bas. per il sindacato di classe

Federazione Autisti Operai

Sede nazionale FAO: Via Pascoli, 5 – 30034 Mira VE

Sede legale nazionale Sindacale: Via Rintone, 22 – 74100 TARANTO

 

 

Spett. le

Direzione Provinciale del Lavoro Frosinone

Via Adige n. 24

03100 Frosinone

 

Spett.le

Autotrasporti Pigliacelli S.p.A.

In persona del legale rappresentante pro tempore

Via Santa Anna n. 80

03029 Veroli (FR)

 

Raccomandata A/R

Roma, 15 giugno 2010

 

Richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione

 

Per incarico del sig. G.B. c.f. ………….. residente in …………., Roma, si impugna il provvedimento disciplinare comminato con lettera raccomandata ricevuta il 5 giugno 2010 (prot. 271) e si espone quanto segue:

- con lettera raccomandata del 12 maggio 2010 è stato tempestivamente risposto alla contestazione disciplinare avente ad oggetto una presunta assenza ingiustificata dal lavoro per i giorni sabato 17 e domenica 18 aprile (rif. azienda: PR/gs n.225/Amm);

- fino al giorno 14 aprile il lavoratore è stato in malattia, come da certificazione in possesso della azienda;

- il 14 aprile con comunicazione via fax, è stato imposto al B.  di restare a casa per ferie eterodeterminate per due giorni, mancando le commesse;

- per cui il 15 e il 16 aprile lo stesso ero assente per volontà della Pigliacelli;

- il 17 aprile, il B. è stato chiamato a prendere in consegna il mezzo con il collega Kaloti Shaban, come comunicato al lavoratore dalla azienda;

- motivi di salute determinati da un malore improvviso, hanno impedito al sig. B. di presentarsi al deposito di Veroli;

- il B. si è accordato con il collega Kaloti Shaban, e dopo essere stato assicurato del fatto che quest’ultimo, era in grado di svolgere l’attività richiesta, è rimasto a casa;

- il sig. Kaloti Shaban, del quale si chiede l’audizione,  ha reso il mezzo pronto per la partenza dal deposito di Veroli, in tale maniera non è stato arrecato alla azienda alcun danno;

- la domenica 18 aprile persistendo uno stato di spossatezza, il lavoratore, ha temporeggiato nell’avvertire l’azienda, fino a quando la patologia già in essere non si è del tutto stabilizzata in maniera tale da impedirgli di andare a lavoro;

- ha deciso di restare a casa perché, avendo sempre lavorato con la massima diligenza, sapeva che il viaggio da affrontare quella notte, era comunque con il sig. Kaloti Shaban, per cui la consegna sarebbe stata effettuata secondo le determinazioni della azienda, ma il suo stato di salute non gli avrebbe permesso una guida sicura per sé, per il Kaloti e per i terzi;

- come si evince precisamente dalle date dei certificati medici, per il lavoratore era impossibile mandare un certificato il 17 aprile in quanto era un semplice malessere o il 18 aprile al manifestarsi della patologia, in quanto cadevano di sabato e domenica; 

- lo stesso ha trasmesso, nei termini di legge e così come previsto dall’articolo 7 del CCNL applicato, il certificato medico, anticipandolo via fax il 20 aprile.

 

Tutto quanto premesso il sig. G.B.

 

chiede

a codesta Commissione di fissare data, ora e luogo per il tentativo di conciliazione, ai sensi del comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e art. 32 CCNL applicato, e/o entro 60 giorni dal ricevimento della presente, nei confronti della società Autotrasporti Pignacelli. P. IVA 06169560604, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’articolo 410 c.p.c., come modificato dall’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall’art. 66 del d.lgs n. 165 del 2001

per il riconoscimento:

 

1.      della congruità e giustificatezza delle ragioni addotte con propria lettera del 12 maggio 2010;

2.      della inefficacia e nullità,  e/o della illegittimità della sanzione irrogata ex art. 7 della legge n. 300 del 1970;

3.      del diritto a prestare la propria attività nei due giorni lavorativi e alla relativa retribuzione.

 

In rappresentanza del lavoratore è stato nominato il sig. Paolo Dorigo, nato a Venezia 24 ottobre 1959, domiciliato presso la  sede in Mira via Pascoli n. 5, in sua vece l’avv. Annamaria Spognardi, elettivamente domiciliata in Roma (00136), via G. Scalia n. 22 int. 11, t. 0664521720 – f. 0664521721.

 

Copia della presente sarà inviata alla Società suddetta, ai fini della sospensione del provvedimento disciplinare impugnato ex comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/70), fino alla pronuncia del Collegio .

 

 

 

Roma, 15 giugno 2010

 

Slai Cobas per il sindacato di classe - FAO

 

Avv. Annamaria Spognardi                                                                       Sig. G.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.L.A.I. Co. Bas. per il sindacato di classe

Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategosiale – Co. Bas. per il sindacato di classe

Federazione Autisti Operai

Sede nazionale FAO: Via Pascoli, 5 – 30034 Mira VE

Sede legale nazionale Sindacale: Via Rintone, 22 – 74100 TARANTO

 

 

Spett. le

Direzione Provinciale del Lavoro Frosinone

Via Adige n. 24

03100 Frosinone

 

Spett.le

Autotrasporti Pigliacelli S.p.A.

In persona del legale rappresentante pro tempore

Via Santa Anna n. 80

03029 Veroli (FR)

 

Raccomandata A/R

Roma, 18 giugno 2010

 

Richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione

 

Per incarico del sig. G.B. c.f. …… residente in ……, Roma, si impugnano i seguenti provvedimenti disciplinari comminati con;

 

1.  lettera raccomandata ricevuta il 14 giugno 2010 (prot. 297): irrogazione di 5 giorni di sospensione dal lavoro;

2. lettera raccomandata ricevuta il 16 giugno 2010 (prot. 302): irrogazione di 6 giorni di sospensione dal lavoro;

3. lettera raccomandata ricevuta il 14 giugno 2010 (prot. 303): irrogazione di 5 giorni di sospensione dal lavoro;

A tal fine si rimanda a tutte le giustificazioni scritte inoltrate dal sig. B. nei termini di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e come previsto dal CCNL applicato.

Riteniamo che i fatti come accaduti non giustifichino la gravità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore. Si rammenta inoltre che il sig. B. lavora con la società Pigliacelli dal gennaio 2006, e solo nel settembre 2009, quindi dopo quasi 4 anni di lavoro, gli è stato comminato un provvedimento disciplinare.

I ripetuti richiami sono privi di ogni fondamento, e le sanzioni applicate non rispettano i limiti della proporzionalità, come imposte dalla legge e dalla autonomia collettiva.

Questo ingiustificato accanimento datoriale, destabilizza il sig. B., pregiudicando la salute  psico-fisica dello stesso e i rapporti inerenti la propria sfera personale e familiare.

 

Tutto quanto premesso il sig. G.B.

 

chiede

a codesta Commissione di fissare data, ora e luogo per il tentativo di conciliazione, ai sensi del comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e art. 32 CCNL applicato, e/o entro 60 giorni dal ricevimento della presente, nei confronti della società Autotrasporti Pignacelli. P. IVA 06169560604, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’articolo 410 c.p.c., come modificato dall’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall’art. 66 del d.lgs n. 165 del 2001

per il riconoscimento:

 

4.      della congruità e giustificatezza delle ragioni addotte con proprie lettere di giustificazione del 21 maggio 2010; 1 giugno 2010; e sempre 1 giugno 2010;

5.      della non proporzionalità delle sanzioni irrogate;

6.      della inefficacia e nullità,  e/o della illegittimità della sanzione irrogata ex art. 7 della legge n. 300 del 1970;

7.      del diritto a prestare la propria attività nei giorni lavorativi di sospensione e alla relativa retribuzione.

 

In rappresentanza del lavoratore è stato nominato il sig. Paolo Dorigo, nato a Venezia 24 ottobre 1959, domiciliato presso la  sede in Mira via Pascoli n. 5, in sua vece l’avv. Annamaria Spognardi, elettivamente domiciliata in Roma (00136), via G. Scalia n. 22 int. 11, t. 0664521720 – f. 0664521721.

 

Copia della presente sarà inviata alla Società suddetta, ai fini della sospensione del provvedimento disciplinare impugnato ex comma VI dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/70), fino alla pronuncia del Collegio .

 

 

 

Roma, 18 giugno 2010

 

Slai Cobas per il sindacato di classe - FAO

 

Avv. Annamaria Spognardi                                                                       Sig. G.B.